APPENDICE
NORME INTERPRETATIVE
Norma interpretativa
artt.
43, terzo comma
61, primo comma
84, primo comma
del Regolamento del Palio
LAd interpretazione dell'art. 43 e
dell'art. 61 si precisa che nel termine "berretto" possa anche essere ricompreso
il "Cap protettivo" seppur nel rispetto della foggia tradizionale del berretto,
così come nell'art. 84 il termine "zucchetto metallico" possa intendersi come
"zucchetto di foggia tradizionale".
Si precisa altresì che rimane facoltà dei singoli Fantini indossare corpeti
protettivi del busto, ferma restando la necessità di indossare il costume della
foggia tradizionale come prescritto dall'art. 61.
Norma interpretativa art.
57
L'art. 57 del Regolamento per il Palio dà
la definizione di briglia specificando che per briglie deve intendersi:
l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e redini).
Anche in "Equitazione" viene usato
impropriamente il termine filetto o briglia per indicare l'insieme della
imboccatura, della sua testiera e delle sue redini.
Volendo invece approfondire l'argomento da
un punto di vista tecnico va precisato che:
- il termine "BRIGLIA" indica l'insieme della testiera e delle
redini che comportano due imboccature, un filetto ed un morso;
- il termine "TESTIERA" indica l'insieme di sopracapo, frontale, sottogola,
montanti del filetto ed eventualmente del morso, capezzina con montanti;
- il termine "IMBOCCATURA" indica la parte di un oggetto, in gomma o bachelite o
cuoio, che si mette in bocca al cavallo e che agisce sulla connessura delle
labbra e l'orlo esterno delle barre;
- il termine "REDINE" indica la striscia di cuoio, stoffa o gomma o
materiale sintetico che, fissata ad una parte dell'imboccatura, consentono di
"guidare" o dirigere il cavallo in una determinata direzione.
Quello che interessa all'Amministrazione
non è tanto un chiarimento delle definizioni tecniche, bensì occorre precisare
ciò che sulla "briglia", così come specificato dall'art. 57, si possa o meno
montare, per renderla completa, senza la quale in vari tempi e da più parti è
stata giudicata inadeguata o insufficiente.
A tal fine si precisa ad interpretazione
dell'art. 57 che "è proibito integrare la briglia con qualsiasi cosa possa
provocare dolore o ferire i cavalli".
Norme interpretative
della Mossa
La Mossa è da ritenersi valida quando
almeno l'incollatura del cavallo della Contrada di rincorsa verrà a trovarsi
all'altezza del Verrocchino.
La rincorsa può entrare quando il Mossiere
ha fatto accedere fra i canapi la nona Contrada. Il Mossiere può solo fermare la
rincorsa stessa qualora l'allineamento, nel frattempo, fosse stato compromesso o
annullare la Mossa ove, verificando modifiche nell'allineamento, non la
ritenesse valida; in caso di eccessivo indugio ha facoltà di sollecitare
l'entrata della rincorsa medesima, e se vi sia lo spazio necessario la rincorsa
potrà essere richiamata ufficialmente.
Il Mossiere deve preoccuparsi che nessuna
Contrada cambi posto fra i canapi, anche, se ovviamente non potrà garantire in
modo assoluto che non avvengano mutamenti. La Mossa, pertanto, può essere valida
anche in caso di spostamenti tra i canapi non rilevati dal Mossiere.
I Fantini che non osservano le suddette
disposizioni saranno passibili delle punizioni previste dagli artt. 64 e 99 del
Regolamento per il Palio.
Norma interpretativa art.
92
(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del
17.6.2019)
Si precisa che per documenti anonimi si
devono intendere i documenti cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto
informatico, nonché le fotografie e i filmati ed ogni altra rappresentazione
della realtà che sia stata effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o
digitali, dei quali non se ne conosca l'autore.
Norma interpretativa art.
99
(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del
17.6.2019)
Si precisa che la sanzione della diffida
viene applicata nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che il
comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle
indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori.
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