APPENDICE

NORME INTERPRETATIVE

Norma interpretativa artt.
43, terzo comma
61, primo comma
84, primo comma
del Regolamento del Palio

LAd interpretazione dell'art. 43 e dell'art. 61 si precisa che nel termine "berretto" possa anche essere ricompreso il "Cap protettivo" seppur nel rispetto della foggia tradizionale del berretto, così come nell'art. 84 il termine "zucchetto metallico" possa intendersi come "zucchetto di foggia tradizionale".

Si precisa altresì che rimane facoltà dei singoli Fantini indossare corpeti protettivi del busto, ferma restando la necessità di indossare il costume della foggia tradizionale come prescritto dall'art. 61.

Norma interpretativa art. 57

L'art. 57 del Regolamento per il Palio dà la definizione di briglia specificando che per briglie deve intendersi: l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e redini).

Anche in "Equitazione" viene usato impropriamente il termine filetto o briglia per indicare l'insieme della imboccatura, della sua testiera e delle sue redini.

Volendo invece approfondire l'argomento da un punto di vista tecnico va precisato che:
- il termine "BRIGLIA" indica l'insieme della testiera e delle redini che comportano due imboccature, un filetto ed un morso;
- il termine "TESTIERA" indica l'insieme di sopracapo, frontale, sottogola, montanti del filetto ed eventualmente del morso, capezzina con montanti;
- il termine "IMBOCCATURA" indica la parte di un oggetto, in gomma o bachelite o cuoio, che si mette in bocca al cavallo e che agisce sulla connessura delle labbra e l'orlo esterno delle barre;
- il termine "REDINE" indica la striscia di cuoio, stoffa o gomma o  materiale sintetico che, fissata ad una parte dell'imboccatura, consentono di "guidare" o dirigere il cavallo in una determinata direzione.

Quello che interessa all'Amministrazione non è tanto un chiarimento delle definizioni tecniche, bensì occorre precisare ciò che sulla "briglia", così come specificato dall'art. 57, si possa o meno montare, per renderla completa, senza la quale in vari tempi e da più parti è stata giudicata inadeguata o insufficiente.

A tal fine si precisa ad interpretazione dell'art. 57 che "è proibito integrare la briglia con qualsiasi cosa possa provocare dolore o ferire i cavalli".

Norme interpretative della Mossa

La Mossa è da ritenersi valida quando almeno l'incollatura del cavallo della Contrada di rincorsa verrà a trovarsi all'altezza del Verrocchino.

La rincorsa può entrare quando il Mossiere ha fatto accedere fra i canapi la nona Contrada. Il Mossiere può solo fermare la rincorsa stessa qualora l'allineamento, nel frattempo, fosse stato compromesso o annullare la Mossa ove, verificando modifiche nell'allineamento, non la ritenesse valida; in caso di eccessivo indugio ha facoltà di sollecitare l'entrata della rincorsa medesima, e se vi sia lo spazio necessario la rincorsa potrà essere richiamata ufficialmente.

Il Mossiere deve preoccuparsi che nessuna Contrada cambi posto fra i canapi, anche, se ovviamente non potrà garantire in modo assoluto che non avvengano mutamenti. La Mossa, pertanto, può essere valida anche in caso di spostamenti tra i canapi non rilevati dal Mossiere.

I Fantini che non osservano le suddette disposizioni saranno passibili delle punizioni previste dagli artt. 64 e 99 del Regolamento per il Palio.

Norma interpretativa art. 92
(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 17.6.2019)

Si precisa che per documenti anonimi si devono intendere i documenti cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto informatico, nonché le fotografie e i filmati ed ogni altra rappresentazione della realtà che sia stata effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o digitali, dei quali non se ne conosca l'autore.

Norma interpretativa art. 99
(approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 17.6.2019)

Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori.

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