CAPITOLO II DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E LE CONTRADE E DEL CAPITANO
Le Contrade sono Enti autonomi,
e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in
modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o
Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni. Ferma restando l'autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale, la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della temporanea reggenza, nei soli casi seguenti.
a) quando venga a mancare il
Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti del
Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni
ciascuno, non riesca
possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invochino tale
provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile; Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere parere sulla necessità del provvedimento. La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale. La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora entro tale periodo il Seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga invariata si procederà alla nomina di un altro Commissario, rinnovando la procedura sopra stabilita.
Il Comune, in tutti quei
rapporti che riguardano collettivamente le Contrade, corrisponde con esse a
mezzo del loro Magistrato.
E' dovere di ogni Contrada
notificare con lettera ufficiale al Comune la formazione del proprio Seggio,
indicando il cognome, nome e la residenza di ciascuno dei membri che lo
compongono, nonché la carica rispettivamente coperta. La rappresentazione della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata ove manchino le comunicazioni sopra prescritte. L'Amministrazione Comunale riconosce nel Priore il Capo ed il legittimo rappresentante della Contrada e corrisponde quindi con esso per tutto quanto possa riguardare la Contrada medesima, salvo il disposto dell'Art. 11 per gli affari di interesse collettivo. Pur tuttavia corrisponde direttamente col Capitano per ciò che concerne le operazioni tutte riferentesi allo svolgimento di ogni Palio. Entro il mese di maggio di ogni anno le Contrade debbono notificare all'Autorità Comunale, con lettera ufficiale, la nomina del Capitano, per l'approvazione.
Decorso tale termine senza che
abbia avuto luogo la notifica, o quando la nomina non venga approvata, le
funzioni del Capitano restano attribuite al Priore. L'Autorità Comunale, quando riscontri sussistere nella persona nominata alcuno dei casi di ineleggibilità, di cui all'art. 15, ne rende edotta, entro 15 giorni, la Contrada, specificando i ravvisati motivi di ineleggibilità e la invita a provvedere alla sostituzione. Il Capitano entra in carica solo dopo l'approvazione della Autorità Comunale.
In caso di vacazione, le
funzioni di Capitano vengono assunte personalmente dal Priore o, in sua assenza,
dal Vicario.
Non sono eleggibili alla carica
di Capitano: Quando si verifichino i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) oppure la condanna come detto alla lettera c) dopo l'elezione, il Capitano decade dalla carica. Contro la nomina del Capitano da parte della Contrada è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, entro il termine di cinque giorni dalla data della nomina stessa, tanto per le cause di ineleggibilità di cui al precedente articolo, quanto per il caso che alla votazione abbiano partecipato persone non aventi diritto al voto, o quando la nomina sia dovuta a minacce o raggiri. Il ricorso deve essere avanzato da almeno dieci appartenenti alla Contrada aventi diritto di voto e corredato di atti, documenti, o dichiarazioni che valgano a suffragare i motivi addotti. La Giunta Municipale comunica il ricorso alle parti interessate, assegnando un termine per le deduzioni e decide inappellabilmente.
Il Capitano la cui nomina sia
stata debitamente approvata, non meno di 10 giorni prima dell'assegnazione dei
cavalli, ha facoltà di proporre all'Autorità Comunale due suoi Fiduciari nelle
funzioni e operazioni inerenti allo svolgimento del Palio.
La designazione dei Fiduciari
deve esser fatta per ogni Palio. Il Capitano comunica all'Autorità Comunale, per ogni anno e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Veterinario di fiducia, scelto nell'Albo dell'Ordine professionale. I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente art. 15. I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano. Di regola i Priori ed i Capitani debbono, nei rapporti col Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica. In caso di impedimento i Priori possono essere sostituiti dal Vicario, o eccezionalmente da un membro del Seggio a ciò espressamente delegato. Pure in via eccezionale, i Capitani possono farsi rappresentare da uno dei Fiduciari di cui l'Autorità Comunale abbia approvata la nomina ai sensi dell'art. 17. Nell'apposito palco destinato al Magistrato delle Contrade per assistere al Palio possono prender posto soltanto i componenti il Magistrato stesso, o coloro i quali li sostituiscono ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, mentre nei dieci posti messi a disposizione dei Capitani nel Palco dei Giudici, possono, in assenza dei titolari, essere ammessi soltanto i Priori, o i Vicari, o uno dei Fiduciari, approvati, del Capitano, in modo che ogni Contrada non abbia mai, in ciascuno dei detti palchi, più di un rappresentante. Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto i venti Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio. |