CAPITOLO VIII PENALITA' E DISPOSIZIONI FINALI
Per le infrazioni documentate alle
disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non
sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze
che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato
pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio,
le Contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della
mancanza commessa, delle seguenti punizioni:
La punizione delle Contrade rientra nella
competenza esclusiva, dell'Amministrazione Comunale. A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica dell'addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa. L'Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l'addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni.
Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica
della proposta di sanzione, a pena di decadenza, le Contrade
possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali
allegazioni probatorie.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato, e dopo aver
preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive,
delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate. Articolo 99 - vedi anche Norma interpretativa
Per le infrazioni regolamentari o per
altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda della loro gravità,
le seguenti punizioni:
I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i
loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati
della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati, ivi
compresa documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui
all'art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all'addebito formulato
dall'Assessore Delegato. L'Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l'addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni. Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale, memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie. Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti.
La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell'Assessore delegato e dopo aver
preso visione della proposta di punizione e delle eventuali memorie difensive,
delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai Fantini interessati. La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo, si applica con gli stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove previste dal comma 4 dell'art. 38 e del comma 3 dell'art. 52 del presente Regolamento. Le sanzioni, previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, decadono automaticamente se il Fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni sopra riciamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio. Di ogni punizione che si sia inflitta ad uno o più fantini deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade. A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta Comunale concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati. Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell'esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d'urgenza dall'Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all'art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.
Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è
responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti
dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori,
per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.
Ogni disposizione o provvedimento che si
rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni
preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o del Palio, che non siano
previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze dell'Autorità
Comunale, uditi i deputati della Festa ed occorrendo, i Capitani delle Contrade
partecipanti alla corsa.
Per l'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento che non abbiano specifico riferimento ai vari
organi del Comune, si precisa che essa è di competenza della Giunta Comunale
là dove si parla di Amministrazione Comunale, mentre rientra nelle competenze
del Sindaco, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto
il Regolamento stesso demanda all'Autorità Comunale.
Il presente Regolamento entrerà in vigore
dopo la approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione
all'albo pretorio per il periodo di quindici giorni. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano abrogati quello approvato in data 18 Ottobre 1906, con le successive modifiche, ed ogni altra disposizione contraria. |