CAPITOLO IV

DELLA PRESENTAZIONE, SCELTA ED ASSEGNAZIONE A SORTE DEI CAVALLI

Articolo 34

La presentazione, la scelta e l'assegnazione a sorte dei cavalli alle singole Contrade debbono venire effettuate nella mattina del terzo giorno avanti quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie.

Spetta all'Autorità Comunale di disporre quanto necessario affinché per il giorno predetto il "Campo" si trovi trasformato e attrezzato nel modo tradizionale e di promuovere dall'Autorità di P.S. le ordinanze e provvedimenti di sua competenza.

Con ordinanza del Sindaco verrà stabilito l'orario massimo di presentazione dei cavalli, nonché le modalità di consegna delle richieste certificazioni.

Articolo 35

All'ora fissata di detto giorno debbono trovarsi nella Corte del Podestà del Civico Palazzo il rappresentante dell'Autorità Comunale, assistito da un Segretario e dal Veterinario Comunale, i Deputati della Festa ed i Capitani delle dieci Contrade partecipanti alla corsa.

Ai Deputati della Festa ed ai Capitani viene consegnata una tessera di riconoscimento per poter accedere nella Corte del Podestà e partecipare a tutte le operazioni ed adunanze inerenti a questa fase della celebrazione cittadina.

La tessera può da ogni Capitano, in caso d'impedimento, venire ceduta ad uno dei propri "Fiduciari", purchè la nomina di questi sia stat in precedenza approvata ai sensi dell'art. 17.

Quando manchi il rappresentante di una o più Contrade, le operazioni procedono ugualmente anche nei loro confronti, restando esse obbligate a ricevere in consegna il cavallo loro assegnato dalla sorte.

Articolo 36

All'infuori delle persone specificatamente indicate nell'articolo precedente, dei proprietari e degli accompagnatori dei cavalli nonché fantini formanti oggetto degli articoli successivi, nonché degli impiegati ed agenti addetti alle operazioni di scelta, o incaricati del servizio d'ordine, nessun'altro può avere accesso nella Corte del Podestà durante l'intero svolgimento delle operazioni medesime.

Articolo 37

Ogni proprietario può inoltrare richiesta per uno o più cavalli alla pre-iscrizione, le cui modalità verranno, a cura dell'Autorità comunale, stabilite con apposita ordinanza per ogni Palio.

L'Autorità Comunale, assieme ai Veterinari di cui al successivo comma, e con la partecipazione dei dieci Capitani delle Contrade partecipanti il cui parere è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che non potranno accedere alla fase della previsita.

I cavalli, ritenuti adatti per partecipare alle successive fasi previste dal presente articolo, verranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione Veterinaria, nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Veterinario Comunale ed altro Veterinario.

Le disposizioni relative alla visita verranno impartite da apposita ordinanza emessa dall'Autorità Comunale per ogni Palio, che dovrà seguire le disposizioni contenute nell'annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al "Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio.

I cavalli, sottoposti a visita veterinaria, che avranno ottenuto dalla Commissione Veterinaria idoneità sanitaria per le corse nel "Campo", dovranno partecipare alle prove regolamentate con le modalità precisate da apposita ordinanza dell'Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti.

La Commissione Veterinaria ha la facoltà di escludere dalle prove regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta.

I cavalli non presentati alle prove regolamentate non potranno accedere alla tratta.

La Commissione Veterinaria, al termine delle prove regolamentate, deve fornire all'Autorità Comunale e ai dieci Capitani delle Contrade partecipanti la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi.

Ogni proprietario è obbligato a presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dall'iscrizione alla tratta, se non per un impedimento effettivamente verificato dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni del Palio successivo. Nel caso  di ripetuta assenza nei successivi tre Palii, il cavallo verrà escluso da tutte le operazioni contenute nel presente articolo per tre anni.

I cavalli presentati devono avere morso e briglia, ma non sella e staffe. Dovranno essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.

L'Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario ed eventualmente ad ogni accompagnatore di cavallo una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà ed assistere alle operazioni della scelta.

Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può essere rilasciata ad uno solo dei proprietari.

Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre per la prova.

L'Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle Corse nel "Campo".

Articolo 38

L'Autorità Comunale demanda al dirigente incaricato tutte le funzioni, attraverso un proprio atto, relative al compenso a titolo di noleggio dei cavalli presentati alla tratta e per quelli prescelti dai dieci Capitani.

Nello stesso tempo di cui al comma precedente, vengono disposti gli interventi economici e le azioni di tutela del cavallo necessari in caso di infortunio nel "Campo".

Al momento della presentazione del cavallo, ciascun proprietario, o suo rappresentante, appone la propria firma in calce ad un estratto del presente articolo, attestando di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.

I cavalli prima di partecipare alle batterie di cui all'art.42, sono sottoposti a verifica della Commissione Veterinaria.

E' obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell'Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto, in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio.

Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l'intero giorno successivo, per il consueto giro per la Città.

Articolo 39

Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d'ordine progressivo e annotato in apposito elenco, con indicazione del nome, dei rispettivi dati segnaletici e dei segni particolari, nonché del cognome, nome e residenza del proprietario e del presentatore.

I cavalli dovranno sempre essere iscritti alle previsite e alla tratta con il nome di origine.

Articolo 40

Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 17.6.2019.

Articolo 41

Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in ciascuna delle quali ogni cavallo, montato da Fantino, deve compiere i tre giri della pista prescritti per il Palio.

L'uscita dei cavalli dalla Corte dei Podestà e l'arrivo al bandierino del traguardo sono segnalati dallo sparo del mortaretto.

La mossa viene data nel modo tradizionale, fra due canapi, ed i cavalli sottoposti alla prova non possono recare altro distintivo che il numero progressivo col quale sono stati contrassegnati all'atto della loro presentazione.

Il Mossiere adempie il suo compito dal Verrocchio, presso il quale deve trovarsi il tamburino.

Durante le operazioni della mossa, nessuno, tranne gli agenti dell'ordine, può avvicinarsi al Verrocchio, che è riservato esclusivamente al Mossiere.

Articolo 42

I cavalli debbono correre nudi, suddivisi in batterie formate dai Capitani delle Contrade nel modo da essi ritenuto più rispondente allo scopo.

Uno stesso cavallo può essere provato anche più di una volta, quando i Capitani lo giudichino necessario.

Articolo 43 - vedi anche Norma interpretativa

Nelle corse di prova di cui ai precedenti articoli i cavalli debbono essere montati da Fantini a disposizione del Comune: il Comune, a tal fine, utilizza i Fantini che, direttamente o tramite i proprietari dei cavalli, abbiano richiesto l'iscrizione in apposito elenco prima dell'inizio delle corse di prova sopracitate.

Sono iscritti d'ufficio in tale elenco ed hanno l'obbligo di mettersi a disposizione del Comune, anche se si tratti di Palio straordinario, i Fantini che hanno preso parte all'ultimo Palio, con comminatoria di esclusione dal Palio in corso qualora essi non ottemperino a tale obbligo.

Tali Fantini, che debbono aver raggiunto la maggiore età e che non debbono avere in corso punizioni riportate in Palii precedenti, non possono pretendere dal Comune alcun indennizzo per tutto quanto possa loro accadere nelle corse.

Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero forniti dal Comune, ed a comportarsi correttamente.

E' loro vietato di servirsi di frustino, nerbo od altro mezzo consimile per incitare i cavalli durante la corsa, essendo ammesso soltanto l'uso degli speroni.

Articolo 44

Per l'esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari disposizioni emanate in proposito dalle Autorità competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 34.

In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più conveniente dello stesso giorno, od anche al giorno succesivo. Ogni decisione in proposito spetta all'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa e dei Capitani.

Articolo 45

Compiute le prove dei cavalli presentati, che saranno sottoposti nuovamente a visita di controllo veterinaria, si procede alla scelta dei dieci occorrenti in una adunanza da tenersi in una Sala del Palazzo Civico dai Capitani delle Contrade, sotto la presidenza del rappresentante dell'Autorità Comunale - assistito da un Segretario, dal Veterinario Comunale e dal Mossiere - con l'intervento dei Deputati della Festa.

In tale adunanza soltanto i Capitani hanno voto deliberativo, mentre il Veterinario ed il Mossiere hanno l'unico compito di fornire informazioni e pareri tecnici.

In particolare il Veterinario comunale ha il compito di fornire un motivato parere tecnico su ogni soggetto, prima che abbia inizio la scelta.

E' in facoltà dei Capitani di chiedere che vengano esclusi dalla adunanza quelli di loro che siano proprietari di alcuno dei cavalli da scegliere, o che ne abbiano effettuata la presentazione per incarico del proprietario. Ogni eccezione e contestazione sulla incompatibilità dei presenti per questo motivo deve essere sollevata all'inizio della riunione e venire inappellabilmente risolta dal Presidente - udito il parere dei Deputati della Festa - prima che si passi alla discussione per la scelta.

Articolo 46

Aperta l'adunanza, e risolute le eventuali eccezioni di cui al precedente articolo, i cavalli presentati e provati debbono venire singolarmente discussi, ed occorrendo posti in votazione, secondo il numero d'ordine col quale, all'atto della presentazione, essi furono contrassegnati.

Le decisioni riguardanti la scelta vengono dai Capitani adottate a semplice maggioranza.

Quando uno di essi lo richieda, la votazione ha luogo in forma segreta.

Procedendo per eliminazione, deve essere compilata una nota comprendente i soli dieci cavalli prescelti, ai quali viene assegnato un nuovo numero d'ordine dall'1 al 10, in raporto a quello progressivo di presentazione.

Articolo 47

Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati debbono dai rispettivi proprietari o presentatori venire ritirati, senza diritto ad alcun compenso, mentre i dieci prescelti, contrassegnati dal numero di cui all'ultimo comma del precedente articolo, applicato alla testiera della briglia, vengono condotti a mano dalle persone che li hanno presentati, in un recinto all'uopo predisposto dinanzi al Palazzo Comunale.

Articolo 48

In un palco, opportunamente decorato, eretto dal Comune presso il recinto di cui all'articolo precedente, ed elevato in modo da renderlo ben visibile al pubblico, debbono prendere posto il rappresentante dell'Autorità Comunale, assistito da un Segretario, i Deputati della Festa ed i Capitani, per procedere all'assegnazione a sorte a ciascuna Contrada del cavallo con il quale dovrà partecipare al Palio.

Davanti al palco debbono trovarsi, nello stesso ordine dei rispettivi Capitani, solo i dieci Barbereschi delle Contrade partecipanti al Palio, vestiti in costume, per prendere in consegna il rispettivo cavallo dopo avvenuto il sorteggio.

All'uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire poste, in modo a tutti palese, dieci tessere recanti i numeri progressivi da 1 a 10, quanti sono i cavalli da assegnare; nell'altra, sempre in modo palese, dieci tessere contenenti i nomi delle Contrade partecipanti al Palio.

Ciascuna di dette tessere, prima di essere deposta nell'urna rispettiva, deve venire chiusa dal Presidente in apposita custodia.

Tutte le custodie debbono essere identiche fra loro e non recare alcun segno di riconoscimento.

Fatte girare volta a volta le urne, il Presidente procede al sorteggio facendo estrarre da due Paggetti prima un numero dall'urna dei cavalli, poi un nome da quello delle Contrade; e così di seguito, sino al completo esaurimento dell'operazione.

Pubblicati mano a mano il numero del cavallo e il nome della Contrada cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del Barberesco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi quali il cavallo stesso è stato provato.

L'inizio e la fine delle operazioni vengono annunciati al pubblico dagli squilli dei Trombetti di Palazzo.

Articolo 49

Dal momento nel quale, in seguito al sorteggio di cui all'articolo precedente, il cavallo viene assegnato e consegnato alla Contrada, questa acquisisce il diritto di usarlo per i soli fini e nei modi stabiliti dal presente regolamento e assume l'obbligo di curarne la custodia ed il mantenimento.

La Contrada resta peraltro completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto di tutte le corse di Prova e del Palio, nonché per i casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo è affidato alla custodia della Contrada medesima.

Contravvenendo, la Contrada è passibile dell'esclusione dai Palii ordinari e straordinari per un periodo da uno a tre anni ed è tenuta a risarcire il proprietario di ogni eventuale danno che il cavallo avesse sofferto.

Articolo 50

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato.

Nessuna può pretendere l'assegnazione di altro cavallo, anche nel caso in cui quello avuto in sorte si venga a trovare nell'impossibilità di correre, o deceda per qualsiasi causa.

In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Palii successivi, importando ciò un'alterazione sostanziale nei turni stabiliti dall'art. 4.

E' perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell'esclusione per dieci anni dai Palii ordinari e straordinari senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio.

L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale, con le modalità previste dall'art. 17.

Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina da notificarsi al Comune entro 10 giorni, ha effetto per tutte le corse dell'anno, salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al Comune almeno venti giorni prima del Palio.

Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale dà immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di correre.

Articolo 51

Ogni incidente che possa sorgere nelle operazioni relative alla scelta e assegnazione dei cavalli è risoluto inappellabilmente dal rappresentante del Comune, uditi i Deputati della Festa.

indietro   avanti
indice