CAPITOLO V
DELLE CORSE DI PROVA E DEI FANTINI
Articolo 52
Le Contrade hanno l'obbligo di provare
collettivamente i loro cavalli nel "Campo", nei giorni ed ore stabiliti
dall'Autorità Comunale.
Soltanto per circostanze eccezionali l'Autorità Comunale può autorizzare qualche
Contrada a provare da sola il proprio cavallo, sempre nel "Campo" e nelle ore
all'uopo prescritte.
Secondo l'antica tradizione, le prove sono in numero di sei ed hanno luogo la
mattina e la sera, a cominciare dal pomeriggio del giorno in cui è avvenuta la
consegna dei cavalli, sino al mattino di quello nel quale deve effettuarsi il
Palio.
La prova pomeridiana del giorno che precede quello del Palio è chiamata "prova
generale".
Durante le prove, nelle due ore che le precedono e nell'ora successiva, è
inibito alle singole Contrade di far effettuare alla propria Comparsa, nel
"Campo", manifestazioni di qualsiasi genere.
Articolo 53
Qualora per pioggia, la pista sia
impraticabile o pericolosa, il Sindaco, udito il parere, non vincolante, del
Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei Deputati della Festa, può
ritardare l'effettuazione della prova e, occorrendo, sopprimerla.
Eguale facoltà è riservata al Sindaco per eventuali altre cause di forza
maggiore.
Dei provvedimenti assunti è data immediata comunicazione al pubblico mediante
apposizione ad una delle trifore del Palazzo Comunale di una bandiera bianca in
caso di ritardo e di una bandiera verde in caso di soppressione.
Articolo 54
Per le corse di prova ogni Contrada ha
l'obbligo di inviare il proprio cavallo, con la briglia munita di pennacchiera,
nella Corte del Podestà del Palazzo Civico, almeno mezz'ora prima di quella che
per ciascuna prova l'Autorità Comunale abbia stabilita.
Il cavallo deve essere condotto dal solo Barberesco, munito di berretto con
coccarda con i colori della rispettiva Contrada, recante il costume da
indossarsi dal Fantino, e fatto accedere nella Corte dei Podestà entrando nel
"campo" unicamente da via Rinaldini e percorrendo il tratto di discesa tra
l'imbocco di tale via ed il Palazo del Comune.
Nella Corte, in attesa della prova, ciascun cavallo deve occupare il posto
corrispondente al numero d'ordine che aveva al momento della sua assegnazione
alla Contrada, ai termini dell'Art. 48.
Articolo 55
Nella Corte del Podestà, in occasione
delle prove, possono accedere soltanto il rappresentante dell'Autorità Comunale
con i funzionari, impiegati ed agenti addetti alle operazioni del Palio, od al
servizio d'ordine, i Deputati della Festa, i Capitani delle Contrade
partecipanti alla corsa, od uno dei loro Fiduciari, i Barbareschi che hanno
condotto i cavalli ed i Fantini.
Nessun'altra persona sarà ammessa, per qualsiasi motivo.
I Capitani o coloro che li sostituiscono sono tenuti ad esibire ad ogni
richiesta la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Autorità Comunale.
Articolo 56
L'esonero delle Contrade dal partecipare
ad ogni singola prova per impedimento sopravvenuto al cavallo, è disposto
dall'Autorità Municipale in seguito a giudizio del Veterinario Comunale, previa
visita da effettuarsi nella Corte dei Podestà nella mezz'ora antecedente alla
corsa.
Solo quando il cavalo sia nell'impossibilità di raggiungere la Corte suddetta,
la Contrada deve darne avviso almeno tre ore prima della prova, all'Autorità
Municipale, affinchè la visita di controllo da parte del Veterinario Comunale
venga effettuata nella stalla della Contrada.
Trasgredendo alle disposizioni del presente articolo, la Contrada incorre nella
sospensione dalla corsa del Palio.
Articolo 57 -
vedi anche Norma
interpretativa
Tanto per le prove come per il Palio, i
cavalli debbono correre provvisti della briglia con la pennacchiera portante i
colori della Contrada alla quale vennero rispettivamente assegnati in sorte.
Per briglia deve intendersi l'insieme dei finimenti (testiera, imboccatura e
redini) provvisti eventualmente di paraocchi di foggia tradizionale e di
paraombre.
E' proibito praticar loro fasciature di qualsiasi genere, applicare
ginocchielli, o corredarli di tutto quanto potrebbe facilitarne la cavalcatura.
E' del pari vietato somministrar loro, in qualsiasi modo, sostanze
eccitanti, praticare frizioni di ogni genere, od applicar "perette".
E' ammesso soltanto che i cavalli corrano sferrati.
Il Capitano di ciascuna Contrada è direttamente responsabile della stretta
osservanza di tali disposizioni.
Articolo 58
Spetta alle Contrade provvedersi a loro
completo carico del Fantino, per il proprio cavallo, tanto per le prove, quanto
per il Palio.
I Capitani devono comunicare per iscritto all'Autorità Comunale, per la
necessaria approvazione, la nomina del Fantino, indicandone anche il soprannome,
per il Palio, subito dopo l'ultima prova.
Il soprannome imposto nel corso della segnatura del Palio cui il Fantino prende
parte per la prima volta non potrà in alcun modo essere successivamente
modificato.
In tale occasione i Fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani debbono essere
presentati alla rassegna dell'Autorità Comunale e dei Deputati della Festa,
muniti di giubbetto del tipo tradizionale.
Per nessun motivo è consentito il cambiamento del Fantino dopo la rassegna di
cui sopra e nel caso in cui la Contrada si trovi priva di Fantino, non potendosi
condurre tra i canapi il cavallo scosso, resta esclusa dal Palio.
Articolo 59
E' vietato alle Contrade montare, tanto
per le prove quanto per il Palio, Fantini che non abbiano raggiunto la maggiore
età, o che abbiano incorso punizioni di esclusione, o che abbiano pendenti
ricorsi avverso provvedimenti infitti dagli organi competenti.
Articolo 60
Secondo la secolare tradizione i Fantini,
per quanto ingaggiati dalle Contrade, corrono a totale loro rischio e pericolo e
prendono atto della presente norma apponendo la propria firma nell'apposito
elenco di cui all'art.43 nonché sottoscrivendo una apposita liberatoria.
Articolo 61 -
vedi anche Norma
interpretativa
I Fantini nelle corse di prova sono tenuti
ad indossare giubbetto stemmato, pantaloni e berretto con i colori della
Contrada che li ha ingaggiati, del tipo resultante dall'apposita tabella che si
conserva presso il Comune.
Si applicano anche alle prove le disposizioni contenute nell'art. 43 ultimo
comma circa il mezzo che ai Fantini è consentito incitare i cavalli durante la
corsa.
Articolo 62
La chiamata delle Contrade dalla Corte del
Podestà alla mossa, è fatta mediante un rullo di tamburo e lo sparo di un
mortaretto.
I cavalli debbono essere fatti procedere al passo e sostare presso i canapi, per
attendere il loro turno d'ingresso.
Il giorno del Palio i cavalli dovranno essere fatti sostare di fronte al Civico
Palazzo, possibilmente in linea ordinata, e i Fantini, alzando il nerbo,
renderanno gli onori all'Autorità Municipale su comando del Direttore di Polizia
o chi per esso.
Nelle corse di prova le Contrade debbono prendere posto nell'interno dei canapi
nei seguenti ordini tradizionali:
Prima prova - ordine nel quale le Contrade furono estratte a sorte per
partecipare al Palio;
Seconda prova - ordine suddetto invertito;
Terza prova - ordine d'estrazione delle Contrade per l'assegnazione dei cavalli;
Quarta prova - ordine suddetto invertito;
Quinta prova - ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione;
Sesta prova - ordine suddetto invertito.
Articolo 63
I Fantini, dal momento in cui escono dalla
Corte del Podestà montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla
esclusiva dipendenza dell'Autorità Comunale e del Mossiere.
E' perciò proibito sia ai Capitani che ai loro Fiduciari di trattenersi nella
pista, o presso i canapi, per impartire ordini, disposizioni o per prendere
accordi con i Fantini suddetti.
Nella circostanza di cui all'art.45, l'Autorità Comunale alla presenza del
Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei
Fantini in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali
indicazioni possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di
cui all'art.58 e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di
cui all'art. 92.
E' altresì vietato ai Fantini di mutarsi gli indumenti,
dopo la perquisizione di cui all'ultimo comma dell'art. 84.
Articolo 64
E' stretto dovere dei Fantini entrare
prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a
ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno
dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare
il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri
Fantini.
E' pure loro vietato rimanere al canapo, o scendere da cavallo all'atto della
mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.
I contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 99.
Articolo 65
La mossa ha luogo quando il Mossiere
abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli: la caduta del canapo
è segnalata dal rullo di un tamburo.
Il Mossiere è il solo giudice inappellabile dal momento in cui la mossa è da
darsi e della sua validità.
La mossa non valida è segnalata dallo scoppio di uno o più mortaretti, il cui
congegno è comandato direttamente dal Mossiere a mezzo di un dispositivo a
pulsante azionato elettricamente.
Qualora per cause di forza maggiore tale dispositivo non possa funzionare lo
scoppio è provocato da un addetto al mortaretto, al quale il Mossiere rivolge
apposito invito.
Lo scoppio del mortaretto sospende comunque la corsa; in tal caso i Fantini
debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo:
a) al punto di partenza, se il Mossiere sia stato costretto ad abbassare il
canapo, per qualunque motivo, senza peraltro voler dare la mossa;
b) al Cortile del Podestà, se il Mossiere abbia avuto intenzione di dare la
mossa, ma questa sia risultata, a suo giudizio, non valida ed il Mossiere stesso
abbia segnalato tale circostanza, dopo lo scoppio, sventolando una bandiera
verde ed issandola, poi, sul verrocchio.
Articolo 66
E' obbligo a tutti i Fantini di far
compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali prescritti tre giri della pista,
ma quando, per minor velocità del proprio cavallo, alcuno di essi rimanga
distanziato, all'udire lo sparo del mortaretto segnalante l'arrivo del vincitore
al bandierino del traguardo e la conseguente fine della corsa, ha il dovere di
fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di porre in pericolo,
correndo, l'incolumità del pubblico.
Articolo 67
E' vietato ai Fantini, tanto alla mossa,
quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l'uno sul
petto dell'altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque
personalmente molestarsi.
Soltanto per il Palio è ammesso l'uso del tradizionale nerbo (tendine di bue)
nel modo disposto al successivo Art. 84.
I contravventori sono passibili delle penalità previste nell'ultimo comma dell'Art.
64.
Articolo 68
Quando, per deficienza di velocità del
cavallo avuto in sorte, una o più Contrade siano raggiunte da altre, in
vantaggio di un giro, si considerano e devono mettersi fuori giostra, per non
arrecare alle altre, in qualsiasi modo, impedimento o molestia.
I Fantini che contravvengono sono passibili delle penalità di cui nell'ultimo
comma dell'Art. 64.
Articolo 69
Ai Fantini caduti da cavallo non può
essere prestato aiuto per risalirvi.
A sottrarli da eventuali pericoli ed a raccoglierli per i soccorsi del caso,
provvedono le Associazioni di assistenza, all'uopo disposte lungo il percorso.
I Fantini caduti, che possano prontamente risalire a cavallo senza aiuti e
continuare la corsa, non perdono alcuno dei diritti che loro competono nella
corsa stessa, purchè appaia chiaro che la caduta fu fortuita e non simulata allo
scopo di prender tempo per danneggiare, percuotere o fermare qualche avversario.
Verificandosi quest'ultimo caso, i Fantini sono passibili delle penalità di cui
all'ultimo comma dell'Art. 64.
Articolo 70
La vittoria è conseguita dalla Contrada il
cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuti tre giri della pista,
giunga, anche scavezzato, per primo al bandierino di traguardo posto dinanzi al
Palco dei Giudici, e ciò ancorché il Fantino, durante la corsa, fosse caduto.
L'arrivo è segnalato da un rullo di tamburo e dallo sparo di un mortaretto.
Il giudizio inappellabile della vincita è dato dai Giudici della Vincita di cui
all'art. 7; i Giudici assistono alla corsa da posti assegnati nel Palco dei
Giudici.
Articolo 71
La vincita delle prove non porta alla
Contrada alcun privilegio o premio, non avendo tali corse altro scopo che
l'addestramento dei cavalli.
Soltanto per la prova generale è dall'Amministrazione Comunale costituito un
premio da assegnarsi al Fantino vincitore.
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